Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 9 del 7 febbraio 1976
Oggetto: Estensione dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori. Decreto Ministeriale 22 marzo 1975 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 29 marzo 1975.

II Decreto Ministeriale del 22 marzo 1975 (vedi allegato n. 1) stabilisce che l'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla Legge 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce personale dell'esercizio nel quadro n. 4 "qualifiche iniziali di assunzione del personale in Prova", allegato al D.P.R. 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971 (vedi allegato n. 2), concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonché a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato elenco.

Tale obbligo concerne le nuove leve di lavoro successive alla pubblicazione del sopraccitato Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Per la concreta attuazione del Decreto Ministeriale in questione si confermano le istruzioni impartite con la circolare n. 38/1972.

 

All. n. 2

Allegato n. 1 alla circ. n. 9/1976

29-3-1975 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 85

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1975.

Estensione dell'obbligo di vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, che conferisce al Ministro per la sanità la facoltà di estendere con proprio decreto ad altre categorie di lavoratori l'obbligo della vaccinazione antitetanica;

Rilevato che la legge predetta obbliga alla vaccinazione soltanto gli operai e manovali delle ferrovie, mentre l'incidenza degli infortuni sul lavoro e l'inquinamento ambientale proprio del tipo di attività esercitata dai ferrovieri consiglia l'obbligo della vaccinazione di altro personale delle ferrovie dello stato;

Visto il quadro n. 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970 n. 1077;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità:

Decreta:

Articolo unico

L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce "personale dell'esercizio" nel quadro n. 4 "qualifiche iniziale di assunzione del personale in prova", allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonché a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato allegato.

Per tali lavori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato n. 2 alla circ. n. 9/76

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971

Quadro n. 4

QUALIFICHE INIZIALI DI ASSUNZIONI DEL PERSONALE IN PROVA

Personale Direttivo

Ispettore di concetto:

Personale degli Uffici

Segretario

Segretario tecnico

Disegnatore esecutivo:

Applicato

Applicato stenodattilografo

Applicato tecnico

Tecnico di radiologia

Infermiere ausiliario:

Commesso

Personale dell'Esercizio

Dirigenti delle stazioni:

Capo stazione

Capo gestione

Dirigenti dei depositi locomotive:

Capo deposito

Dirigenti della linea:

Capo tecnico della linea

Dirigenti tecnici:

Capo tecnico

Ufficiali delle navi traghetto:

Ufficiale navale

Ufficiale di macchina

Personale esecutivo delle stazioni

Assistente di stazione

Manovratore

Gestori e ausiliari:

Gestore

Ausiliario di fermata

Personale dei treni:

Conduttore

Personale di macchina

Aiuto macchinista

Personale esecutivo della linea:

Operaio dell'armamento

Personale di vigilanza:

Guardiano

Operai, verificatori e tecnici I.E.:

Operaio qualificato

Manovali:

Manovale

Personale esecutivo delle navi traghetto di coperta:

Carpentiere

Marinaio di macchina:

Motorista

Elettricista

Carbonaio